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Lo Statuto

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L’Associazione dei Comuni del Moscato è sorta il 31.08.2002 con atto costitutivo sottoscritto avanti al Segretario comunale del Comune di Santo Stefano Belbo, che ha approvato il seguente statuto:

STATUTO

ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MOSCATO
ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE (ONLUS)

ART. 1
Denominazione

E’ costituita l’associazione non avente scopo di lucro e di utilità sociale denominata ”ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MOSCATO”

ART. 2
Sede

L’Associazione ha la sede legale ed operativa presso il Municipio di Santo Stefano Belbo (CN), piazza Umberto n.1, mentre la sede di rappresentanza è situata nel castello comunale di Mango, in piazza XX Settembre n.19 all’interno dei locali ospitanti l’Enoteca regionale “Colline del Moscato”. Essa opera principalmente all’interno del territorio della Regione Piemonte.

ART. 3
Marchio

L’Associazione adotta un proprio marchio raffigurante, in primo piano, un bel grappolo d’uva moscato con, all’interno degli acini, gli stemmi dei Comuni aderenti all’Associazione ed, in secondo piano, il territorio collinare vitato di origine del moscato sovrastato dal cielo azzurro . L’Associazione favorisce e consente ai Comuni Soci l’utilizzo e la riproduzione del marchio, previo controllo di legittimità dei singoli impieghi.
L’Associazione si tutela contro gli usi non autorizzati e devianti del proprio marchio.

ART. 4
Scopi

L’Associazione è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che si propone di esercitare attività di solidarietà sociale volte alla salvaguardia e alla promozione del territorio di produzione e di trasformazione dell’uva moscato con particolare riguardo alla tutela ed alla valorizzazione della natura, dell’ambiente, dell’arte, della cultura, delle tradizioni e della storia che hanno accompagnato, negli anni, lo sviluppo della coltivazione dell’antico vitigno del moscato, del suo prodotto e del suo vino e, come tale, ad essa si applicano tutte le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n.460 e s.m.i.
L’Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, è aconfessionale e si prefigge i seguenti scopi:
- valorizzazione, promozione e tutela del territorio della Regione Piemonte situato nel sistema collinare delle Langhe e dell’Alto Monferrato alla destra orografica del fiume Tanaro, delimitato ufficialmente fin dal lontano 1932, in cui si producono le uve di moscato bianco da cui si ottengono l’ASTI d.o.c.g. ed il MOSCATO D’ASTI d.o.c.g., comprendente le tre Province di Cuneo, Asti ed Alessandria ed i seguenti cinquantadue Comuni:
Acqui Terme, Alba, Alice Bel Colle, Asti, Bistagno, Bubbio, Calamandrana, Calosso, Camo, Canelli, Cassinasco, Cassine, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Castiglione Tinella, Castino, Cessole, Coazzolo, Cossano Belbo, Costiglione d’Asti, Fontanile, Grognardo, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Mango, Maranzana, Moasca, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Neive, Neviglie, Nizza Monferrato, Perletto, Quaranti, Ricaldone, Rocchetta Belbo, Rocchetta Palafea, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Santa Vittoria d’Alba, Santo Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Sessame, Strevi, Terzo, Trezzo Tinella, Treiso, Vesime, Visone.
- massima valorizzazione, promozione e tutela dell’uva moscato e dei vini ASTI SPUMANTE d.o.c.g. e MOSCATO D’ASTI d.o.c.g. aumentando sempre di più la qualità e l’immagine degli stessi abbinandoli o legandoli alle risorse gastronomiche ambientali, paesaggistiche, artistiche, culturali e storiche dell’area di origine.

ART. 5
Compiti e durata

Al fine di perseguire gli scopi di cui al precedente articolo, l’Associazione ha i seguenti compiti: - intraprendere ogni opportuna iniziativa in campo culturale, sociale, amministrativo, ambientale, urbanistico, turistico, enogastronomico, sportivo e quant’altro sia necessario al fine di preservare e rafforzare l’identità ed efficacemente promuovere lo sviluppo socio- economico del territorio di produzione dell’uva moscato;
- coordinare e promuovere gli interventi della Pubblica Amministrazione, degli Enti territoriali, delle Amministrazioni Comunali, delle Associazioni e dei Gruppi operanti nell’area di produzione dell’uva moscato affinchè ogni iniziativa intrapresa possa costituire un vantaggio per l’intero territorio;
- richiedere interventi ad Enti Pubblici o Privati;
- redigere pareri e proposte in relazione a scelte ed indirizzi di Enti Pubblici o Privati, quando le attività e le scelte di tali Enti, direttamente o indirettamente, coinvolgono il territorio di produzione del moscato, il suo assetto istituzionale, ambientale, economico e sociale;
- operare, in collaborazione con i produttori, con gli enti pubblici, privati e strumentali competenti in materia, per la maggior tutela della qualità dell’uva moscato, del Moscato d’Asti dell’Asti Spumante, delle risorse ambientali, paesaggistiche, storiche, artistiche del territorio ed, in generale, della vita delle persone che in esso operano e vivono;
- creare le condizioni per l’esposizione permanente e non del Moscato d’Asti e Asti Spumante, di raccolte museografiche e di mostre inerenti l’uva ed il Moscato ed Asti Spumante in sedi permanenti o itineranti dentro e fuori del territorio di produzione anche al fine di stimolarne la conoscenza e la diffusione della storia e dell’economia;
- coordinare manifestazioni promozionali, tecniche e culturali dell’uva e del Moscato d’Asti e Asti Spumante, promuovere la realizzazione di opere divulgative, carte turistiche ed ogni altro sussidio didattico alla conoscenza del territorio di produzione degli stessi;
- promuovere studi e momenti di formazione di tutti gli operatori del settore volti a migliorare sempre di più la qualità, l’immagine ed a individuare nuove e più competitive strategie di marketing, di promozione e di vendita del Moscato d’Asti e dell’Asti Spumante;
- promuovere e rafforzare il coordinamento, il dialogo e la coesione tra i diversi protagonisti della cosidetta “filiera” di produzione, trasformazione, vendita e distribuzione del prodotto, che operano in questo settore anche attraverso la promozione di iniziative che favoriscano lo scambio di esperienza e la reciproca conoscenza tra costoro e la divulgazione delle loro attività all’esterno;
- rappresentare l’interesse dell’Associazione e dei Comuni associati dinanzi alle autorità costituzionali e amministrative dell’Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli altri enti;
- intervenire, ove necessario e ritenuto opportuno , con propri rappresentanti in ogni sede in cui si discutano o si amministrino problematiche inerenti il mondo del moscato e del suo territorio di produzione;
- promuovere ed incoraggiare iniziative per sensibilizzare , informare, educare e sollecitare la partecipazione di tutti i cittadini non operanti direttamente nel settore, ma che vivono ed operano sul territorio di produzione allo scopo di far loro meglio conoscere i problemi legati a questo settore; stimolare il loro interesse verso il Moscato d’Asti e l’Asti Spumante; far maturare in loro la consapevolezza di quanto sia importante il mantenimento della produzione e la crescita della qualità e di vendita del Moscato e dell’Asti Spumante per lo sviluppo socio-economico presente e futuro di tutto il territorio in modo da far si che loro stessi diventino i primi difensori, consumatori e promotori di questo prodotto e del suo territorio.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 6
Soci

Possono far parte dell’Associazione i Comuni e gli altri enti locali facenti parte del territorio di produzione e/o di trasformazione del moscato.
L’iscrizione all’Associazione avviene previa presentazione, da parte del legale rappresentante dell’ente locale interessato o di che ne fa le veci, al Consiglio Direttivo di cui all’art. 10, della relativa domanda in carta intestata dell’ente locale di appartenenza, correlata dalla Delibera Consiliare di richiesta di adesione e di accettazione del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo suesposto delibera, a maggioranza dei partecipanti, l’accettazione dei nuovi iscritti e ne fornisce l’elenco all’Assemblea Generale.
L’iscrizione si intende a tempo indeterminato.
L’iscrizione è subordinata al pagamento della quota di iscrizione ammontante di almeno lire 500.000= (cinquecentomila lire) pari a euro 258,23 e ad una quota sociale annuale pagata dai singoli Comuni soci in misura pari al 70% della superficie comunale vitata e al 30% degli abitanti. Le quote sono stabilite dal Consiglio Direttivo e sottoposte al voto dell’Assemblea. Qualora provengano richieste di enti o associazioni o organismi non menzionati sopra, le medesime saranno sottoposte al voto dell’Assemblea.
Dalla qualità di socio si decade:
- per recesso, deciso con formale deliberazione dell’organo competente che deve essere comunicato con lettera raccomandata A.R. all’Associazione entro il 31 ottobre ed ha effetto dall’1 gennaio dell’anno successivo;
- per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi e i compiti dell’Associazione formalmente deliberato dall’Assemblea a maggioranza dei partecipanti;
- per decadenza conseguente al mancato pagamento della quota annuale e dichiarata dal Consiglio Direttivo, previa diffida, con formale decisione portata a conoscenza dell’ente locale interessato.
Ove l’associato recesso, escluso o decaduto da socio, abbia propri rappresentanti in seno agli organi dell’Associazione, essi decadono dalla carica.
Ogni associato, in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha un voto. I soci hanno i seguenti precipui diritti:
- partecipare all’attività associativa;
- partecipare alle elezioni degli organi dell’Associazione ed assumere cariche sociali secondo le norme stabilite dal presente Statuto e/o dalle leggi vigenti in materia;
- partecipare all’Assemblea con diritto di voto.
I soci hanno i seguenti precipui doveri:
- osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi;
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
- concorrere, per quanto possibile, al raggiungimento degli scopi e dei compiti dell’Associazione;
- versare la quota di iscrizione e l’eventuale quota annuale finalizzata a finanziare i programmi, i compiti e le iniziative dell’Associazione nella misura determinata dall’Assemblea dei soci.

ART. 7
Organi

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei soci;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice - Presidente;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere;
  7. il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutti gli organi elettivi dell’Associazione durano in carica tre anni.
I componenti degli organi elettivi sono rieleggibili.
La decadenza di un componente è deliberata dall’Assemblea e richiede la presenza della maggioranza assoluta dei Soci.
I componenti che per qualsiasi motivo cessino dalla carica sono sostituiti con deliberazione dell’Assemblea e i sostituti rimangono in carica fino alla scadenza degli organi relativi.
Eventuali emolumenti agli amministratori saranno deliberati dall’assemblea dei soci.
L’Assemblea dei soci o, a seguito di espressa delega della stessa assemblea, il Consiglio Direttivo dell’Associazione stabiliranno la misura del rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni associative.
I componenti degli organi collegiali che, per cinque sedute, non partecipino, senza giustificato motivo, alle riunioni dell’organo di appartenenza, decadono dalla carica.
La decadenza è dichiarata dall’Assemblea dei Soci ed è comunicata all’interessato.

ART. 8
Assemblea ordinaria dei soci

L’Assemblea ordinaria dei soci è l’organo sovrano; rappresenta l’universalità dei soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, impegnano i soci alle deliberazioni da essa adottate.
Funzioni dell’assemblea sono:
- elezione e rinnovo anche parziale del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti;
- elezione del Presidente dell’Associazione, di un Vice-Presidente e del Consiglio Direttivo; - approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
- determinazione della misura delle quote di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell’attività;
- approvazione del programma di attività annuale e poliennale e loro periodica verifica:
- approvazione e revisione dell’eventuale regolamento per il funzionamento dell’Associazione;
- esclusione dei soci;
- deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei singoli soci.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione che ne stabilisce la data e l’ordine del giorno, con avviso che deve pervenire ai soci almeno 10 giorni prima della data fissata L’Assemblea potrà, altresì, essere convocata su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci, in seconda convocazione (che può aver luogo nella stessa giornata, purché inserita nell’avviso di convocazione) con la presenza di qualsiasi numero di soci (salvo che per la deliberazione delle quote); i soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea.
All’Assemblea partecipa il legale rappresentante dell’ente locale socio o un suo rappresentante delegato con delega scritta.
Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART.9
Assemblea straordinaria dei soci

L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente con le stesse modalità e forme di cui all’articolo precedente.
Le funzioni dell’Assemblea straordinaria sono:
- deliberazioni su eventuali modifiche dello Statuto;
- deliberazioni su argomenti che vengono ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberazioni su argomenti per i quali un terzo dei soci ne abbia richiesto la convocazione;
- deliberazione sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza di almeno due terzi degli associati.

ART. 10
Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre componenti.
Funzioni del Consiglio Direttivo:
- amministrazione dell’Associazione;
- elezione, qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, del Presidente, del Vice-Presidente e del Segretario e del Tesoriere;
- deliberazione sulla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione entro i limiti del Bilancio approvato dall’Assemblea;
- proposta di bilancio preventivo e bilancio consuntivo dell’Assemblea;
- predisposizione di un eventuale regolamento per il funzionamento dell’Associazione;
- espressione di un parere argomentato circa l’ammissibilità di nuovi soci e la decadenza di soci inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;
- verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall’Assemblea;
- assunzione, gestione e licenziamento di personale;
- predisporre contratti, convenzioni, incarichi professionali necessari all’attuazione del programma, compresa la fissazione di modalità e onorari;
- costituzione di eventuali comitati tecnico-scientifici o Commissioni di lavoro per il raggiungimento degli scopi dell’associazione e nomina, anche tra persone non associate, il coordinatore dei suesposti comitati e/o commissioni di lavoro.
Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri e le facoltà che ineriscono l’ordinaria e la straordinaria gestione dell’Associazione, eccezion fatta, per quanto riservato dalla legge, dallo statuto e dai Regolamenti, alla competenza dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo si riunisce con preavviso di dieci giorni e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
Sono valide le deliberazioni approvate a maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 11
Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione anche nei confronti di terzi.
Egli convoca e presiede l’Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni, firma i contratti, le convenzioni, la corrispondenza e tutti gli atti ufficiali dell’Associazione. la corrispondenza, gli ordini di pagamento e di riscossione; amministra e gestisce i conti bancari e postali intestati all’Associazione.

ART.12
Il Vice-Presidente

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento; può ricevere dal Presidente delega di firma e di rappresentanza.

ART. 13
Il Segretario

Il Segretario tiene il libro dei soci dell’Associazione, redige i verbali dell’Assemblea e dei Consigli Direttivi ed adempie alle altre funzioni inerenti la sua carica.

ART. 14
Il Tesoriere

Il Tesoriere amministra e gestisce gli ordini di pagamento e di riscossione i conti bancari e postali intestati all’Associazione.

ART.15
Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche al di fuori dei Soci, e viene eletto dall’Assemblea.

Assolve insindacabilmente alle funzioni peculiari previste dalle leggi vigenti.

Trasmette al Consiglio Direttivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell’Associazione; relaziona all’Assemblea in occasione dell’approvazione del Bilancio consuntivo.

ART. 16
Patrimonio e Finanziamento

Il Patrimonio associativo è costituito da:

a) quota di iscrizione e quota sociale annuale di finanziamento di cui all’art. 6;

b) contributi di Enti Locali, Stato, Unione Europea o di altri enti, istituzioni, o organismi pubblici nazionali o internazionali;

c) contributi volontari, straordinari o periodici, da parte di soggetti pubblici e/o privati.
Al fine di agevolare la partecipazione, ciascun ente associato si impegna, per quanto sia possibile, a provvedere al rimborso delle spese che gli eletti dell’ente stesso dovranno sostenere, nel corso del loro mandato, per assolvere alla loro funzione negli organi sociali, commissioni di studio o gruppi di lavoro, comitati scientifici ecc. di cui fanno parte.
Lo stesso impegno potrà essere richiesto per i funzionari degli enti, associati e non, chiamati a collaborare all’attività dell’Associazione.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio si redige il bilancio consuntivo a norma di legge.

ART. 17
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto, con deliberazione dell’assemblea dei Soci, ad enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

ART. 18
Varie

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile ed alle leggi, normative e regolamenti, nazionali e non, vigenti in materia.